Ricorso ex art. 127 della  Costituzione  per  il  Presidente  del
Consiglio   dei   ministri   rappresentato   e   difeso   per   legge
dall'avvocatura generale dello Stato (codice fiscale n.  80188230587)
presso i cui uffici e' domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi n.
12. 
    Contro la Regione  Calabria,  in  persona  del  Presidente  della
Regione p.t., domiciliato per la carica presso la sede della Regione,
nella Cittadella Regionale, viale  Europa  -  Localita'  Germaneto  -
88100   Catanzaro,   per   la   declaratoria,    di    illegittimita'
costituzionale dell'art. 7 comma 1,  lettera  b)  della  legge  della
Regione Calabria n. 37 del 2 ottobre 2018,  recante  «modifiche  alla
legge regionale 31 dicembre 2015 n. 37» pubblicata sul BUR n. 99  del
3 ottobre 2018, come da delibera del Consiglio dei Ministri  adottata
nella seduta del 28 novembre 2018. 
    In data 3 ottobre 2018 e' stata pubblicata sul B.U.R. n. 99 della
Regione Calabria, la legge  regionale  n.  37  del  2  ottobre  2018,
intitolata «modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2015 n. 37», a
sua volta intitolata «Modifica alla legge  regionale  n.  35  del  19
ottobre 2009 e successive modifiche ed integrazioni (Procedure per la
denuncia  degli  interventi  di  carattere  strutturale  e   per   la
pianificazione territoriale in prospettiva sismica». 
    Il Presidente del Consiglio ritiene che le disposizioni contenute
nell'art. 7 comma 1 lettera b) della predetta legge siano illegittime
per contrasto con l'art. 117 terzo  comma  della  Costituzione  sotto
vari profili, che saranno di seguito illustrati. Piu' in dettaglio la
norma suddetta - laddove di fatto sottrae taluni  interventi  edilizi
in zone sismiche dal controllo ex ante previsto dagli articoli 65, 93
e 94 del decreto del Presidente della Repubblica n.  380/2001  (Testo
unico delle' disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia
edilizia), in particolare dalle richiamate disposizioni che  regolano
la speciale vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche - si pone in
contrasto con il riparto di attribuzioni sancito dal menzionato  art.
117 Cost., che  riserva  allo  Stato  la  competenza  legislativa  in
materia di governo del territorio e in materia di protezione  civile,
settori entrambi rientranti nella disciplina ora scrutinata. 
    Pertanto si propone questione di legittimita'  costituzionale  ai
sensi dell'art. 127 comma 1 Cost. per i seguenti 
 
                               Motivi 
 
    L'art. 7 della L.R. n. 37 del 2018 ha modificato l'art. 6 comma 3
della L.R. n. 37 del 2015, intitolata «Modifica alla legge  regionale
n.   35   del   19   ottobre   2009   e   successive   modifiche   ed
integrazioni (Procedure per la denuncia degli interventi di carattere
strutturale e  per  la  pianificazione  territoriale  in  prospettiva
sismica)». 
    In particolare l'art. 6 della L.R.  37/2015,  anteriormente  alla
modifica apportata con la legge n. 35/2018, stabiliva quanto segue: 
      «Art. 6  -  Verifiche.  -  1.  Il  Servizio  tecnico  regionale
effettua verifiche sulle opere denunciate, su quelle in corso d'opera
e sulle opere ultimate, per  accertare  la  conformita'  al  progetto
autorizzato e alle norme tecniche,  con  specifico  riferimento  alla
legge n. 64/1974, alla parte II,  capo  sezione  I  del  decreto  del
Presidente della  Repubblica  n.  380/2001  e  dei  relativi  decreti
ministeriali applicativi. 
    2. Le verifiche sono  eseguite  secondo  quanto  specificato  dal
regolamento regionale, anche con il supporto della piattaforma di cui
all'art. 1. 
    L'utilizzo di tale procedura garantisce  l'uniformita'  dei  dati
che i progettisti trasmettono al Servizio  tecnico  regionale  e,  di
conseguenza, l'uniformita' della valutazione. I dati  trasferiti  dai
progettisti mediante la  piattaforma  consentono,  inoltre,  ai  fini
della verifica, elaborazioni indipendenti, secondo  quanto  stabilito
dal paragrafo 10.1 delle NTC08  da  parte  di  soggetti  diversi  dal
redattore del progetto. La piattaforma esegue  tali  elaborazioni  in
modo automatico a garanzia della univocita' del procedimento. 
    3. Il Servizio tecnico regionale  esegue,  per  tutte  le  opere,
verifiche  preliminari  di  conformita'  dei  progetti   alle   norme
tecniche. Le verifiche vengono condotte in modo automatico attraverso
i dati inseriti nel sistema informativo con la procedura definita dal
regolamento  regionale.  Esse  sono  propedeutiche  per  la  verifica
sostanziale che il Servizio tecnico regionale provvede ad  effettuare
istruendo, nel merito, gli atti progettuali. 
    4. L'atto autorizzativo e' rilasciato  all'esito  della  verifica
preliminare di conformita' e della verifica sostanziale, cosi' come _
disciplinato specificatamente dal regolamento regionale». 
    Ora l'art. 7 comma 1, lettera b) della L.R.  37/2018  sostituisce
integralmente il comma 3 dell'art. 6  della  L.R.  n.  37  del  2015,
aggiungendovi anche i nuovi commi 3-bis, 3-ter e 3-quater 
    Art. 7 - (Modifiche all'art. 6 della L.R. 37/2015) 
    [...] 
      b) il comma 3 e' sostituito dai seguenti: «3. Nella valutazione
del progetto, al fine del  rilascio  dell'atto  autorizzativo,  o  di
diniego, ai sensi della  normativa  sismica,  il  competente  Settore
tecnico regionale effettua, con le modalita' definite nel regolamento
di  attuazione  della  presente  legge,  anche  con  l'ausilio  della
piattaforma informatica di cui all'art. 1, le seguenti verifiche: 
    a) verifica in ordine alla completezza e regolarita' formale  del
progetto esecutivo, relativamente alla: 
      1)   completezza    e    regolarita'    della    documentazione
amministrativa, dell'istanza e delle dichiarazioni; 
      2)  presenza  della   certificazione   resa   dal   progettista
strutturale  per  come  disposto  dall'art.  5,  comma  3,  per   gli
interventi di sopraelevazione di cui  all'art.  90  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 380/2001; 
      3)  corretta  valutazione  e  versamento  del   contributo   di
istruttoria; 
      4) presenza e completezza delle relazioni e degli elaborati del
progetto; 
      5) regolarita' della sottoscrizione degli elaborati tecnici  da
parte dei professionisti coinvolti nel procedimento e  dell'esecutore
se individuato; 
    b) verifica sostanziale in ordine alla conformita'  del  progetto
alle vigenti norme tecniche per le costruzioni, relativamente alla: 
      1)  coerenza  del  progetto  architettonico  con  il   progetto
strutturale; 
      2)  coerenza  tra  la  tipologia   di   intervento   dichiarata
nell'istanza e gli elaborati progettuali; 
      3) coerenza, per  le  costruzioni  esistenti,  del  livello  di
conoscenza    considerato    nel    calcolo    con     il     rilievo
geometrico-strutturale e le indagini sui materiali; 
      4) completezza e adeguatezza del progetto a  rappresentare  gli
interventi strutturali; 
      5) congruita' con la normativa vigente dei  parametri  inseriti
dal progettista strutturale nella piattaforma di cui all'art. 1,  per
come specificato nel regolamento di attuazione; 
      6) relazione di calcolo redatta secondo le  modalita'  definite
dalle norme tecniche per le costruzioni  previste  dall'art.  52  del
decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, e in particolare al
capitolo 10, paragrafo 2, delle norme  tecniche  per  le  costruzioni
approvate con  decreto  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti del 17 gennaio 2018; 
      7) adeguatezza delle prove sui materiali e sulle  strutture,  e
delle indagini sui terreni; 
      8) verifica della scheda di sintesi  dei  dati  inseriti  nella
piattaforma, per come riportato nel regolamento di attuazione. 
    3-bis. Il progettista  resta  comunque  responsabile  dell'intera
progettazione strutturale. 
    3-ter. Le verifiche di cui al comma 3 non riguardano: 
      a) la  progettazione  di  impianti  e  macchinari  regolata  da
specifica normativa di settore; 
      b) la progettazione degli  elementi  non  strutturali  e  degli
impianti, salvo le eventuali interazioni con  le  strutture,  ove  la
progettazione debba tenerne conto, 
      c) le valutazioni sull'appropriatezza delle scelte  progettuali
compiute dal progettista. 
    3-quater Nell'ambito delle verifiche di cui al comma 3 il Settore
tecnico regionale competente non ha l'obbligo di  effettuare  l'esame
dei  tabulati   numerici   allegati   alla   relazione   di   calcolo
strutturale.»; 
    c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
      «4. L'atto autorizzativo,  o  di  diniego,  e'  rilasciato  dal
competente Settore tecnico regionale all'esito delle verifiche di cui
al comma 3». 
    Ebbene, ai fini che interessano nella presente sede, il dubbio di
costituzionalita' concerne  la  riduzione  dell'ambito  di  verifiche
preventive che il competente Settore Tecnico Regionale deve eseguire,
in fase di valutazione del progetto, al fine del  rilascio  dell'atto
autorizzativo o di diniego ai sensi della normativa sismica. 
    Si rileva, infatti, che in base alla novella del 2018 la suddette
verifiche  preventive  non  dovrebbero   piu'   riguardare   «b)   la
progettazione degli elementi non strutturali e degli impianti,  salvo
le eventuali interazioni con le strutture, ove la progettazione debba
tenerne conto» (lettera b). 
    Le prescritte disposizioni vanno  lette  alla  luce  dell'attuale
comma 4 dell'art. 7 della legge n. 37/2018 (modificativa del comma  4
dell'art.  6  della  legge   n.   37/2015),   secondo   cui   «L'atto
autorizzativo, o di diniego, e'  rilasciato  dal  competente  Settore
tecnico regionale all'esito delle verifiche di cui al comma 3». 
    Dal combinato disposto della norme suddette si evince dunque  che
«la progettazione degli elementi non strutturali  e  degli  impianti»
(qualora non si debba tenere conto, nella progettazione, di eventuali
interazioni  con  le   strutture)   non   e'   piu'   soggetta   alla
autorizzazione preventiva. 
    A  tale  risultato  si  perviene   in   quanto   l'autorizzazione
preventiva, per effetto dell'art. 7 comma 4) della L.R.  37/2018,  e'
ora limitata all'esito delle sole verifiche di cui al  comma  3.  Ma,
dall'ambito delle verifiche di cui al comma 3, come si e'  visto,  e'
stata espunta la progettazione degli elementi non strutturali e degli
invianti in tutti i casi in cui la  progettazione  non  debba  tenere
conto delle eventuali interazioni con le strutture. 
    Cio' comporta dunque che  la  progettazione  degli  elementi  non
strutturali sara' soggetta ad autorizzazione preventiva nei soli casi
in cui delle eventuali interazione con le strutture si  debba  tenere
conto nella progettazione, ma non nelle altre ipotesi. 
    Ebbene, le descritte norme regionali di fatto sottraggono  alcuni
interventi edilizi in zone sismiche dal controllo  ex  ante  previsto
dal decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, Testo  unico
delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia  edilizia
(di seguito TUE) , in particolare dall'art. 65, nonche' dagli 93 e 94
che  regolano  la  speciale  vigilanza  sulle  costruzioni  in   zone
sismiche. 
    Per completezza si ricorda che l'art. 65 del TUE,  stabilisce  al
comma 1, che «Le opere di conglomerato cementizio armato,  normale  e
precompresso ed a struttura metallica, prima del loro inizio,  devono
essere denunciate dal costruttore allo sportello unico, che  provvede
a trasmettere tale denuncia al competente ufficio tecnico regionale.»
e, al comma 5 che «Anche le varianti che  nel  corso  dei  lavori  si
intendano introdurre alle opere di  cui  al  comma  1,  previste  nel
progetto originario, devono essere denunciate, prima di  dare  inizio
alla loro esecuzione, allo sportello  unico  nella  forma  e  con-gli
allegati previsti nel presente articolo.». 
    L'art. 93, del citato TUE, al comma 1, prevede  che  «Nelle  zone
sismiche  di  cui  all'art.  83,   chiunque   intenda   procedere   a
costruzioni,  riparazioni  e  sopraelevazioni,  e'  tenuto  a   darne
preavviso scritto allo sportello unico, che provvede  a  trasmetterne
copia al competente ufficio tecnico della regione...». Infine, l'art.
94, del medesimo  TUE,  al  comma  l,  prevede  che  «Fermo  restando
l'obbligo  del  titolo  abilitativo  all'intervento  edilizio,  nelle
localita'  sismiche,  ad  eccezione  di  quelle  a  bassa  sismicita'
all'uopo indicate all'art. 83, non si possono iniziare  lavori  senza
preventiva autorizzazione  scritta  del  competente  ufficio  tecnico
della regione». 
    Le disposizioni  regionali  scrutinate  consentono,  invece,  che
taluni interventi siano sottratti alla apposita normativa di garanzia
approntata dal decreto del Presidente della Repubblica  n.  380/2001,
ponendosi in contrasto con i  principi  fondamentali  in  materia  di
«governo del territorio» di cui allo stesso  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 380/2001 e' espressione. 
    Cio' integra pertanto  aperta  violazione  dell'art.  117,  terzo
comma, della Costituzione. 
    Inoltre, considerato che le norme in materia  di  costruzioni  in
zone sismiche presidiano la pubblica incolumita' e attengono altresi'
alla materia della «protezione civile», il richiamato art. 117, terzo
comma, e' violato anche con riferimento alla riserva attribuita  allo
Stato in materia. 
    In  vero,  come  affermato  in  numerose  pronunce  della   Corte
costituzionale, le disposizioni contenute nel Capo  IV  del  Trattato
sull'Unione   europea   che   dispongono   determinati    adempimenti
procedurali per le zone sismiche costituiscono principio fondamentale
quando rispondono ad esigenze unitarie, da  ritenere  particolarmente
pregnanti a fronte del rischio sismico (C. Cost. n. 60 del  2017,  n.
300 e n. 101 del 2013; 201 del 2012; n. 254  del  2010;  n.  248  del
2009; n. 182 del 2006). 
    In particolare, da ultimo, nella sentenza n.  232  del  2017,  la
Consulta, individuato nell'art. 94 del decreto del  Presidente  della
Repubblica n.  380  del  2001,  una  disposizione  di  principio,  ha
ribadito che  "...tale  principio  costituisce  espressione  evidente
«dell'intento  unificatore  che  informa  la  legislazione   statale,
palesemente orientata [...] ad esigere una  vigilanza  assidua  sulle
costruzioni riguardo al rischio sismico, attesa la rilevanza del bene
protetto,  che  trascende  anche  l'ambito   della   disciplina   del
territorio,  per  attingere  a  valori  di  tutela   dell'incolumita'
pubblica che fanno capo alla materia della protezione civile, in  cui
ugualmente  compete  allo  Stato  la  determinazione   dei   principi
fondamentali (cosi' la citata sentenza n. 182 del 2006)» (sentenza n.
60 del  2017).«,  precisando,  altresi',  che  va  considerato  quale
«principio fondamentale» quello  «espresso  dall'art.  94  del  Testo
unico   dell'edilizia,   secondo   cui,    nelle    zone    sismiche,
«l'autorizzazione  scritta  del  competente  ufficio  tecnico   della
Regione condiziona l'effettivo inizio di tutti i  lavori,  nel  senso
che  in  mancanza  di  essa  il   soggetto   interessato   non   puo'
intraprendere alcuna opera, pur se in possesso del prescritto  titolo
abilitativo edilizio» (sentenza n. 272 del 2016). 
    Si tratta, infatti, di un principio che  «riveste  una  posizione
«fondante» del settore dell'ordinamento al quale pertiene, attesa  la
rilevanza del bene protetto», costituito  dall'incolumita'  pubblica,
che  «non  tollera  alcuna  differenziazione  collegata   ad   ambiti
territoriali» (sentenza n. 272 del 2016). Quanto poi alla circostanza
che  esentati  dalla   prescritta   autorizzazione   sia   solo   «la
progettazione degli elementi non  strutturali  e  degli  impianti» si
deve rilevare che essa  appare  del  tutto  ininfluente  ai  fini  di
giustificare una deroga alle richiamate disposizione del TUE. 
    Al proposito giova ricordare che codesta Corte costituzionale  ha
gia' scrutinato (pervenendo all'accoglimento del ricorso promosso dal
Presidente del Consiglio dei ministri)  una  disposizione  di  simile
contenuto disposta dalla L.R. 16/2016 della Della Sicilia. 
    Ebbene, l'art. 16  comma  3  della  citata  legge  della  Regione
Sicilia, con ratio che pare non  dissimile  da  quella  sottesa  alla
legge ora in esame, stabiliva che per lo snellimento delle  procedure
di denuncia dei progetti ad essi relativi, non  fossero  assoggettati
alla  preventiva  autorizzazione  «le  opere  minori  ai  fini  della
sicurezza per le costruzioni in zona sismica, gli interventi privi di
rilevanza per la pubblica incolumita' ai fini sismici e  le  varianti
in corso d'opera, riguardanti parti  strutturali  che  non  rivestono
carattere sostanziale, in quanto definiti e ricompresi in un apposito
elenco approvato con deliberazione della Giunta regionale». 
    Nel giudizio di costituzionalita' che ne e' seguito il Presidente
del Consiglio dei Ministri aveva precisato che, analogamente a quanto
avviene  nel  caso  in  esame,  tali  disposizioni  introducano   una
categoria di lavori  («minori»  secondo  il  legislatore  siciliano),
sottratti all'autorizzazione scritta,  estranei  all'orizzonte  della
disciplina statale e quindi in violazione dell'art. 117, terzo comma,
Cost., in quanto in  contrasto  con  i  principi  fondamentali  della
normativa statale vigente in materia di protezione civile, desumibili
dagli articoli 94, 93 e 65 del  TUE,  che  impongono  anche  di  dare
comunicazione delle opere prima del loro inizio. 
    La Corte ha ritenuto fondata la  questione  con  la  sentenza  n.
232/2017 con ampia motivazione che si  ritiene  opportuno  richiamare
data l'affmita' alla presente fattispecie. 
    In particolare (al punto 6.1 della sentenza)  e'  stato  chiarito
che «si tratta  di  disposizioni  riconducibili  alla  materia  della
«protezione civile», di cui la necessita' della previa autorizzazione
scritta   costituisce   principio   fondamentale,   al   quale   sono
strettamente e strumentalmente connessi gli  obblighi  di  preventiva
«[d]enuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in
zone sismiche», nonche' di generale preventiva  denuncia  dei  lavori
allo sportello unico, di cui agli articoli 93 e 65 del medesimo testo
unico edilizia. Le disposizioni regionali  impugnate,  pertanto,  la'
dove sottraggono  alla  autorizzazione  scritta  le  «opere  minori»,
escludendo  peraltro  ogni  forma  di  comunicazione   dei   relativi
progetti, si pongono in contrasto con il principio fondamentale della
previa autorizzazione scritta, contemplato  dall'art.  94  del  testo
unico edilizia, in materia di «protezione civile», e con  i  connessi
principi di previa comunicazione dei relativi progetti. 
    Con  riguardo  ad  analoghe  norme  regionali,  questa  Corte  ha
dichiarato che nessun rilievo riveste la  circostanza  che  la  norma
regionale esenterebbe' dalla previa autorizzazione  sismica  le  sole
opere   «minori»,   rispetto   alle   quali    sarebbe    sufficiente
l'autocertificazione del tecnico sul  rispetto  della  disciplina  di
settore (sentenza n. 272 del 2016). Per un verso, gli interventi  sul
patrimonio  edilizio  esistente  (alcuni  dei  quali  possono   anche
presentare rilevante impatto edilizio) sono ricompresi  nell'ampio  e
trasversale concetto di opera  edilizia  rilevante  per  la  pubblica
incolumita' utilizzato dalla normativa statale (articoli 83 e 94  del
testo unico edilizia) con riguardo alle zone dichiarate  sismiche,  e
ricadono quindi nell'ambito di applicazione dello stesso arL 94.  Per
altro verso, l'autorizzazione preventiva costituisce  «uno  strumento
tecnico   idoneo   ad   assicurare   un   livello    di    protezione
dell'incolumita'  pubblica  indubbiamente  piu'  forte  e  capillare»
(sentenza  n.  272  del  2016).  Deve,  pertanto,  essere  dichiarata
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 16, comma  3,  della  legge
regionale n. 16 del 2016». 
    Sotto tale  profilo,  dunque,  sembra  che  analoghe  conclusioni
possano essere accolte con riferimento alla legge  regionale  ora  in
esame, attesa la  non  rilevanza,  ai  fini  dell'assoggettamento  ad
autorizzazione   preventiva,   della   natura   asseritamente    «non
strutturale» delle  opere,  tenuto  altresi'  conto  che,  nella  sua
formulazione  letterale,  la  norma  esonera   dalla   autorizzazione
preventiva  (non  quando  manchino  le  interazioni  degli   elementi
strutturali con le strutture, ma quando) «la progettazione» non debba
tenere conto delle eventuali interazioni con le strutture. 
    Tale considerazione  appare  tanto  piu'  rilevante,  laddove  si
consideri che, con specifico riguardo  agli  articoli  93  e  65  del
predetto decreto del Presidente della Repubblica,n. 380 del 2001,  la
Consulta, nella citata sentenza n. 232 del 2017,  ha  avuto  modo  di
osservare  che  «Anche  in  tal  caso  si  tratta   di   disposizioni
riconducibili alla materia  della  «protezione  civile»,  di  cui  la
necessita' della previa autorizzazione scritta costituisce  principio
fondamentale, al quale sono strettamente e  strumentalmente  connessi
gli obblighi di preventiva «[d] enuncia dei  lavori  e  presentazione
dei progetti di costruzioni in zone sismiche»,  nonche'  di  generale
preventiva denuncia dei lavori allo  sportello  unico,  di  cui  agli
articoli 93 e 65 del medesimo testo unico edilizia.». 
    Per i motivi esposti  la  norMa  regionale  sopra  indicata  deve
essere impugnata dinanzi alla Corte costituzionale ai sensi dell'art.
127 della Costituzione.